Per una serie di categoria disagiate esiste l’opportunità di uno sconto sulla bolletta che assicura un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica e per il gas. Una misura ancora poco conosciuta anche da chi ne avrebbe diritto. Si tratta del cosiddetto “bonus energia”, che alcuni chiamano anche “bonus sociale”, per l’elettricità ed il gas introdotto nel 2007 e reso operativo dall’Autorità per l’Energia Reti e Ambiente (Arera) con la collaborazione dei comuni. Il bonus energia è in altri termini un regime di compensazione della spesa, che consente una riduzione sui costi delle bollette alle famiglie in condizione di disagio economico o fisico e alle famiglie numerose. E’ insomma una buona opportunità, ma per coglierla occorre sapere bene come funziona. Vediamo dunque, categoria per categoria, chi sono gli aventi diritto, quali i requisiti e le formalità da espletare.
Bonus per disagio economico
Ad avere diritto al bonus per ragioni di incapienza sono tutti i clienti domestici titolari di un contratto di fornitura elettrica o gas appartenenti a un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro, indipendentemente dal numero dei componenti della famiglia, o parte di un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro. Per la fornitura di gas naturale, il contratto di fornitura deve riferirsi all’abitazione di residenza. Il valore del bonus varia in funzione della dimensione del nucleo famigliare, nel caso della fornitura elettrica. Per la fornitura di gas, invece, in funzione altresì della categoria d’uso associata alla fornitura e alla zona climatica in cui è localizzata la residenza (Tabella 1 e 2). I valori del bonus sono aggiornati ogni anno dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Bonus per disagio fisico
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia, o quelli presso la cui dimora viva un soggetto affetto da grave malattia, e costretti a impiegare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. L’elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate da un Decreto del Ministero della Salute .Questo bonus è cumulabile con quello per disagio economico. Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale installata e consumi (Tabella 3).
Come richiedere il bonus?
E qui giungono le noti dolenti. La richiesta del bonus (luce e gas) è una procedura assai farraginosa. I soggetti interessati devono infatti presentare domanda presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando apposita modulistica disponibile presso i Comuni o sulla pagina web del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte), il portale informativo attraverso il quale vengono gestite le operazioni e verificati i requisiti per l’erogazione del bonus.
Detta cosi sembra facile ma non lo è. I documenti da compilare e le informazioni da fornire sono infatti numerosi e spesso complessi. Questo è forse il motivo per il quale una misura così importante non ha avuto fin qui il successo che merita. Oltre alla copia del documento di identità, debbono infatti essere compilati almeno 4 moduli in cui si forniscono informazioni sui propri dati anagrafici e su quelli dei componenti il nucleo famigliare, inclusi i rispettivi codici fiscali. Per non parlare poi dell’obbligo di fornire anche il numero associato ai cosiddetti POD e PDR. Ossia i codici alfanumerici afferenti a ciascuna utenza, rispettivamente, elettrica e gas per identificarle in modo univoco. Nel caso di bonus per disagio fisico occorre altresì fornire un certificato ASL che attesti a situazione di grave condizione di salute, la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale, e il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero.
E se pensiamo che a essere incapienti possono essere verosimilmente persone con basso livello di istruzione o anziane è facile capire come la miriade di dati richiesti non sia poi così facilmente reperibile da parte di questi soggetti. O addirittura accessibile. Quanti incapienti o anziani, e più in generale vulnerabili, hanno accesso a internet? E quanti di loro leggono la bolletta? Cosa rara, più in generale, e dove sono riportati i famosi POD e PDR? Per non parlare poi, nei comuni di piccole dimensioni e nei quartieri, dello stigma sociale che si ha paura di subire nell’essere magari visti a un CAF o a un Comune mentre si fa richiesta del bonus! Insomma è una misura importante, di alto valore sociale, ma lasciata andare su un binario se non morto molto rallentato da procedure a dir poco complicate.
Una prova evidente di questa farraginosità delle procedure arriva, ad esempio, dai risultati del 2016. In quell’anno i bonus erogati sono stati complessivamente pari a 1,13 milioni. Ben al di sotto dell’intera platea di potenziali aventi diritto. Uno studio della Banca d’Italia, infatti, evidenzia come i soggetti che versano in condizione di povertà energetica sono circa 3 milioni.
La complessità e la poca conoscenza delle procedure da seguire, e dei requisiti richiesti, per l’accesso al bonus sono tra le principali cause di questo utilizzo limitato di uno strumento essenziale di giustizia sociale. Il Ministero per lo Sviluppo Economico, stando per altro a quanto stabilito dalla legge sulla Concorrenza del 2017, dovrebbe effettuare ulteriori sforzi per potenziare l’efficacia dello strumento. Al momento tra le misure in esame che vanno in questa direzione vi è quella di rendere la fruizione del bonus automatica attraverso un incrocio delle banche dati sui redditi con quella relativa all’anagrafica dei clienti domestici di energia elettrica e gas naturale.
Un esperimento simile è stato condotto per il CANONE RAI che ha visto incrociare i dati dell’Agenzia delle Entrate con quello della banca dati sui consumatori di luce e gas. Gli esiti incoraggianti di questa soluzione fanno ben sperare che, presto, nessuno tra gli aventi diritto sia escluso dall’accesso al bonus energia. La compensazione viene riconosciuta per un periodo di 12 mesi e suddivisa nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Solo in caso di cambio di residenza durante il periodo in cui è già attivo il bonus elettrico, il cittadino deve recarsi presso il nuovo comune (Caf) di residenza presentando il modulo di variazione residenza. Il bonus viene così trasferito in continuità sul nuovo contratto di fornitura elettrica (che deve essere attivo) fino alla scadenza originaria del diritto.
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0404/QEF_404.pdf

